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Lo Statuto

STATUTO DELLA "FONDAZIONE BIAGIO ACCOLTI GIL - O.N.L.U.S."

La Fondazione che si costituisce per onorare la memoria del dr. arch. Biagio Accolti Gil, che, negli anni tra il 1955 e il 1981, con l'opera professionale, gli studi e la ricerca storica, svolti a Conversano, culla della sua famiglia, in Italia e all'estero, ha dato notevole contributo alla migliore comprensione dell'architettura e alla promozione della cultura illustrando la sua terra e l'arte.

DENOMINAZIONE - DURATA
Art. 1 - E' costituita la fondazione socio-culturale denominata "Fondazione Biagio Accolti Gil - O.N.L.U.S."
La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

SEDE
Art. 2 - La Fondazione ha sede in Conversano (Ba), via Capone n. 2.
Alla fondazione possono aderirvi tutti coloro che condividendone le finalità ne facciano richiesta.

FINALITA' E ATTIVITA'
Art. 3 - La Fondazione, che non ha finalità di lucro, è organismo democratico di promozione sociale e culturale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone i seguenti scopi:

  • tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
  • promozione della cultura e dell'arte;
  • favorire le attività nel campo dell'architettura ed, in particolare, dell'architettura degli interni, sotto il profilo della ricerca, dello studio metodologico e della progettazione;
  • promuovere le attività per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni sociali e culturali;
  • promuovere la costituzione di un centro studi per l'approfondimento e lo sviluppo dei temi ispiratori della esperienza culturale ed artistica di Biagio Accolti Gil;
  • ricercare intese con organismi statali ed europei e con enti pubblici e privati per incarichi di studio, di progettazioni e ricerche compatibili con le sue finalità;
  • promuovere il bando di premi e di borse di studio e l'organizzazione di laboratori attrezzati e di convegni, corsi di studio e formazione e di aggiornamento destinati anche ai diversamente abili;
  • ricercare e stringere rapporti di collaborazione con enti, istituzioni, università in ogni campo compatibile con le proprie finalità;
  • la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse connesse e, comunque, in via non prevalente. Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

PATRIMONIO
Art. 4 - II patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dalla donazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
  • dai contributi raccolti dai promotori;
  • dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa o deliberata da Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
  • da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incrementarne il patrimonio;
  • dai proventi dei propri diritti d'autore.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone dei redditi del proprio patrimonio, delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi, delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimoni per delibera del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI
Art. 5 - Sono organi della Fondazione:

  • il Comitato dei Fondatori;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

COMITATO DEI FONDATORI
Art. 6 - II Comitato esprime il parere sul programma di attività della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione, elegge ogni triennio i mEmbri dello stesso di sua competenza e quelli del Collegio dei Revisori. Il Comitato si riunisce su convocazione del Consiglio di Amministrazione; la convocazione può essere anche richiesta da almeno un terzo dei fondatori con domanda scritta e motivata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che convoca il Comitato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della la richiesta, dopo averne informato il Consiglio. Il Comitato è presieduto da uno dei presenti scelto ed eletto all'inizio della seduta.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 7 - La Fondazione è amministrata da un Consiglio di AmMinistrazione che dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri scelti tra gli associati ed eletti dal Comitato e da un membro della famiglia Accolti Gil. Il membro della famiglia Accolti Gil è consigliere permanente della Fondazione ed ha diritto a designare il proprio successore nella carica nell'ambito dei collaterali e discendenti in linea retta all'infinito che abbiano il cognome Accolti Gil.
II Consiglio può deliberare di invitare a far parte dello stesso organo i rappresentanti designati dal Sindaco del Comune di Conversano, dal Rettore dell'Università degli Studi e del Politecnico di Bari, dai Presidenti della Regione Puglia e della Provincia di Bari.
I consiglieri eletti dal Comitato sono rieleggibili nella carica.

Art. 8 - Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare, il Consiglio stabilisce:

  • gli indirizzi dell'attività della Fondazione,"
  • redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
  • redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
  • nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
  • delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
  • amministra il patrimonio della Fondazione.

PRESIDENTE
Art. 9 - II Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può essere scelto fra i consiglieri, ma in tal caso le due cariche non sono cumulabili.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 10 - II Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Comitato. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili, eleggono il loro Presidente e possono partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. II Collegio dei Revisori è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

ADERENTI
Art. 11 - Possono essere nominati aderenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone, le associazioni, gli enti e le istituzioni italiane e straniere, le cui donazioni al patrimonio della Fondazione siano accolte e ritenute congrue e sufficienti dal Consiglio stesso. Gli aderenti sono equiparati ai promotori.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE
Art. 12 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno." La formazione del bilancio è obbligatoria.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO
Art. 13 - La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge.
In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che potranno essere scelti tra gli stessi membri del Consiglio In caso di scioglimento per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

REGOLAMENTO INTERNO
Art. 14 - Per un migliore funzionamento della Fondazione, il Consiglio può redigere un regolamento interno da sottoporre al Comitato che approva a maggioranza semplice e può nominare un comitato scientifico quale organo di consultazione sugli indirizzi fondamentali delle attività sociali e culturali.

NORME APPLICABILI
Art. 15 - Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in materia di fondazioni nonché le disposizioni normative in materia di ONLUS.


 
 
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Via Capone, 2 - 70014 Conversano (Ba) - tel. 080.4952811