STATUTO DELLA "FONDAZIONE BIAGIO ACCOLTI GIL -
O.N.L.U.S."
La Fondazione che si costituisce per onorare la memoria
del dr. arch. Biagio Accolti Gil, che, negli anni tra il
1955 e il 1981, con l'opera professionale, gli studi e la
ricerca storica, svolti a Conversano, culla della sua famiglia,
in Italia e all'estero, ha dato notevole contributo alla
migliore comprensione dell'architettura e alla promozione
della cultura illustrando la sua terra e l'arte.
DENOMINAZIONE - DURATA
Art. 1 - E' costituita la fondazione socio-culturale
denominata "Fondazione Biagio Accolti Gil - O.N.L.U.S."
La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre
1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
SEDE
Art. 2 - La Fondazione ha sede in Conversano (Ba),
via Capone n. 2.
Alla fondazione possono aderirvi tutti coloro che condividendone
le finalità ne facciano richiesta.
FINALITA' E ATTIVITA'
Art. 3 - La Fondazione, che non ha finalità
di lucro, è organismo democratico di promozione sociale
e culturale, persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale e si propone i seguenti scopi:
- tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse
artistico e storico;
- promozione della cultura e dell'arte;
- favorire le attività nel campo dell'architettura
ed, in particolare, dell'architettura degli interni, sotto
il profilo della ricerca, dello studio metodologico e
della progettazione;
- promuovere le attività per la tutela, promozione
e valorizzazione dei beni sociali e culturali;
- promuovere la costituzione di un centro studi per l'approfondimento
e lo sviluppo dei temi ispiratori della esperienza culturale
ed artistica di Biagio Accolti Gil;
- ricercare intese con organismi statali ed europei e
con enti pubblici e privati per incarichi di studio, di
progettazioni e ricerche compatibili con le sue finalità;
- promuovere il bando di premi e di borse di studio e
l'organizzazione di laboratori attrezzati e di convegni,
corsi di studio e formazione e di aggiornamento destinati
anche ai diversamente abili;
- ricercare e stringere rapporti di collaborazione con
enti, istituzioni, università in ogni campo compatibile
con le proprie finalità;
- la Fondazione non potrà svolgere attività
diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione
di quelle ad esse connesse e, comunque, in via non prevalente.
Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione,
in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione, potrà altresì promuovere
occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
PATRIMONIO
Art. 4 - II patrimonio della Fondazione è costituito:
- dalla donazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- dai contributi raccolti dai promotori;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione
espressa o deliberata da Consiglio di Amministrazione
ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi
titolo e che sia espressamente destinato ad incrementarne
il patrimonio;
- dai proventi dei propri diritti d'autore.
Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone
dei redditi del proprio patrimonio, delle erogazioni liberali
e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione
per il raggiungimento dei suoi scopi, delle somme derivanti
da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate
a finalità diverse dall'incremento del patrimoni
per delibera del Consiglio di Amministrazione.
ORGANI
Art. 5 - Sono organi della Fondazione:
- il Comitato dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche sono gratuite.
COMITATO DEI FONDATORI
Art. 6 - II Comitato esprime il parere sul programma
di attività della Fondazione predisposto dal Consiglio
di Amministrazione, elegge ogni triennio i mEmbri dello
stesso di sua competenza e quelli del Collegio dei Revisori.
Il Comitato si riunisce su convocazione del Consiglio di
Amministrazione; la convocazione può essere anche
richiesta da almeno un terzo dei fondatori con domanda scritta
e motivata indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
che convoca il Comitato entro quindici giorni dalla data
di ricevimento della la richiesta, dopo averne informato
il Consiglio. Il Comitato è presieduto da uno dei
presenti scelto ed eletto all'inizio della seduta.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 7 - La Fondazione è amministrata da un
Consiglio di AmMinistrazione che dura in carica tre anni
ed è composto da cinque membri scelti tra gli associati
ed eletti dal Comitato e da un membro della famiglia Accolti
Gil. Il membro della famiglia Accolti Gil è consigliere
permanente della Fondazione ed ha diritto a designare il
proprio successore nella carica nell'ambito dei collaterali
e discendenti in linea retta all'infinito che abbiano il
cognome Accolti Gil.
II Consiglio può deliberare di invitare a far parte
dello stesso organo i rappresentanti designati dal Sindaco
del Comune di Conversano, dal Rettore dell'Università
degli Studi e del Politecnico di Bari, dai Presidenti della
Regione Puglia e della Provincia di Bari.
I consiglieri eletti dal Comitato sono rieleggibili nella
carica.
Art. 8 - Al Consiglio di Amministrazione è affidata
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione;
in particolare, il Consiglio stabilisce:
- gli indirizzi dell'attività della Fondazione,"
- redige la relazione annuale sull'attività, ne
predispone e ne esegue i programmi;
- redige e approva annualmente il bilancio consuntivo
e preventivo;
- nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti
testamentari;
- amministra il patrimonio della Fondazione.
PRESIDENTE
Art. 9 - II Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione,
dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ha la
rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi
ed in giudizio e può essere scelto fra i consiglieri,
ma in tal caso le due cariche non sono cumulabili.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 10 - II Collegio dei Revisori è composto
di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Comitato.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili,
eleggono il loro Presidente e possono partecipare con parere
consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
II Collegio dei Revisori è incaricato del controllo
della regolarità dell'amministrazione e della contabilità
della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi
e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche
di cassa.
ADERENTI
Art. 11 - Possono essere nominati aderenti, con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, le persone, le associazioni,
gli enti e le istituzioni italiane e straniere, le cui donazioni
al patrimonio della Fondazione siano accolte e ritenute
congrue e sufficienti dal Consiglio stesso. Gli aderenti
sono equiparati ai promotori.
ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI
GESTIONE
Art. 12 - L'esercizio finanziario della Fondazione
ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre
di ogni anno." La formazione del bilancio è
obbligatoria.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS
che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della
medesima ed unitaria struttura
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati
obbligatoriamente per la realizzazione delle attività
istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
Art. 13 - La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla
legge.
In caso di estinzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione
nomina uno o più liquidatori, che potranno essere
scelti tra gli stessi membri del Consiglio In caso di scioglimento
per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano
dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti su
indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori, ad
altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale
o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 14 - Per un migliore funzionamento della Fondazione,
il Consiglio può redigere un regolamento interno
da sottoporre al Comitato che approva a maggioranza semplice
e può nominare un comitato scientifico quale organo
di consultazione sugli indirizzi fondamentali delle attività
sociali e culturali.
NORME APPLICABILI
Art. 15 - Per tutto quanto non espressamente disposto, si
intendono richiamate le disposizioni del codice civile in
materia di fondazioni nonché le disposizioni normative
in materia di ONLUS.
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